Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. Leggi il testo vigente →
[1]((Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:
- 1)la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
- 2)la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
- 3)la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
- 4)la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
- 5)la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;
- 6)la fabbricazione della gomma sintetica.
[2]Lo stesso trattamento puo' essere esteso, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17
1Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952
