Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. Leggi il testo vigente →

[1]((Il sale comune e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

  • 1)la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;
  • 2)la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;
  • 3)la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;
  • 4)la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;
  • 5)la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico;
  • 6)la fabbricazione della gomma sintetica.

[2]Lo stesso trattamento puo' essere esteso, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17

1

Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.

Testo in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1944 al 8 novembre 1947. 123 parole tolte, 132 parole aggiunte in 10 capoversi.

Il sale aggiunto: comune e' venduto a tolto: prezzi speciali alle industrie aggiunto: prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto:

tolto: Sale comune per la salagione del pesci da L. 60 a L. 120 per q.leaggiunto: 1) la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

tolto: Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 70 a L. 140aggiunto: 2) la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

tolto: Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 60 a L. 120aggiunto: 3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

tolto: Sale per la pastorizia da L. 50 a L. 100

tolto: Sale comune per l'industria del freddo e peraggiunto: 4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

aggiunto: 5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del tolto: vini spumanti da L.100 a L. 200 aggiunto: fluossilicato sodico;

tolto: Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa da L. 60 a L. 120aggiunto: 6) la fabbricazione della gomma sintetica.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Salaccio da L. 30 a L. 60

Lo stesso trattamento puo' essere esteso tolto: con decreto Realeaggiunto: , con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze, ad tolto: altro industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza aggiunto: altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art20 · fonte del testo