Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali
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[1]Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:
- 1)della salagione dei pesci;
- 2)della pastorizia;
- 3)della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;
- 4)della preparazione del presame o caglio;
- 5)della salagione delle budella;
- 6)della preparazione delle pelli;
- 7)della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
- 8)della tintoria;
- 9)della incubazione dei bachi da seta. (( 10) della raffinazione degli oli)).
[2]E' venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.
[3]Il trattamento di cui ai primo comma del presente articolo, puo' essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17
1Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Testo in vigore dal 24 novembre 1955 al 7 novembre 1978
