Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1952 al 24 novembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1]((Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:

  • 1)della salagione dei pesci;
  • 2)della pastorizia;
  • 3)della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;
  • 4)della preparazione del presame o caglio;
  • 5)della salagione delle budella;
  • 6)della preparazione delle pelli;
  • 7)della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
  • 8)della tintoria;
  • 9)della incubazione dei bachi da seta.

[2]E' venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

[3]Il trattamento di cui ai primo comma del presente articolo, puo' essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17

1

Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1952 al 24 novembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1952

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1947 al 12 dicembre 1952. 134 parole tolte, 119 parole aggiunte in 12 capoversi.

Il sale tolto: comune e' venduto a tolto: prezzo industriale da stabilire con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto aggiunto: prezzi speciali alle industrie:

1) tolto: la produzione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio aggiunto: della salagione dei pesci;

2) tolto: la riduzione dei minerali e la lavorazione del ferro e dell'acciaio aggiunto: della pastorizia;

3) tolto: la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti aggiunto: della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

4) tolto: la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione aggiunto: della preparazione del presame o caglio;

5) tolto: la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluossilicato sodico aggiunto: della salagione delle budella;

aggiunto: 6) della preparazione delle pelli;

aggiunto: 7) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: 8) della tintoria;

tolto: 6) la fabbricazione della gomma sinteticaaggiunto: 9) della incubazione dei bachi da seta.

aggiunto: E' venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

tolto: Lo stesso trattamentoaggiunto: Il trattamento di cui ai primo comma del presente articolo, puo' essere estesotolto: , con decreto del Capo dello Stato aggiunto: ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanzetolto: , ad altre industrie assimilabili a quelle indicate nella disposizione precedente per la loro natura o per la loro importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art20 · fonte del testo