Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali
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[1]Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:
[2]((Sale comune per la salagione del pesci da L. 60 a L. 120 per q.le
[3]Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 70 a L. 140
[4]Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 60 a L. 120
[5]Sale per la pastorizia da L. 50 a L. 100
[6]Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione del vini spumanti da L.100 a L. 200
[7]Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa da L. 60 a L. 120
[8]Salaccio da L. 30 a L. 60)) 1
[9]Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altro industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17
1Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1944 al 8 novembre 1947
