Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1944 al 8 novembre 1947. Leggi il testo vigente →

[1]Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:

[2]((Sale comune per la salagione del pesci da L. 60 a L. 120 per q.le

[3]Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 70 a L. 140

[4]Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 60 a L. 120

[5]Sale per la pastorizia da L. 50 a L. 100

[6]Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione del vini spumanti da L.100 a L. 200

[7]Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa da L. 60 a L. 120

[8]Salaccio da L. 30 a L. 60)) 1

[9]Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altro industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17

1

Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1944 al 8 novembre 1947

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1944

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 13 febbraio 1944. 58 parole tolte, 98 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: 1° dellaaggiunto: Sale comune per la salagione del pesci da L. 60 a L. 120 per q.le

aggiunto: Sale macinato per la salagione dei pescitolto: ; aggiunto: da L. 70 a L. 140

tolto: 2° dellaaggiunto: Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati tolto: all'esportazione; aggiunto: alla esportazione da L. 60 a L. 120

tolto: 3° della pastorizia;aggiunto: Sale per la pastorizia da L. 50 a L. 100

tolto: 4° della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;aggiunto: Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione del vini spumanti da L.100 a L. 200

tolto: 5° della preparazione del presame o caglio;

tolto: 6° della preparazione delle pelli;

tolto: 7° della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;aggiunto: Sali per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previsto dalla presente tariffa da L. 60 a L. 120

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: 8° della tintoria;

tolto: 9° della incubazione dei bachi da seta.aggiunto: Salaccio da L. 30 a L. 60

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17

    Il Regio Decreto 3 gennaio 1944, n. 17 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica decorre dal 15 gennaio 1944.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art20 · fonte del testo