Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali

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[1]Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:

[2]1° della salagione dei pesci;

[3]2° della salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione;

[4]3° della pastorizia;

[5]4° della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;

[6]5° della preparazione del presame o caglio;

[7]6° della preparazione delle pelli;

[8]7° della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;

[9]8° della tintoria;

[10]9° della incubazione dei bachi da seta.

[11]Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altro industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 13 febbraio 1944

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 166/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate dal tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze in epigrafe, in riferimento rispettivamente agli artt. 41 e 43 della Costituzione, 2 del codice penale e 3 della Costituzione. Così…

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art20 · fonte del testo