Art. 20 — Prezzo dei sali per usi industriali
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[1]Il sale e' venduto a prezzi speciali alle industrie:
[2]1° della salagione dei pesci;
[3]2° della salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione;
[4]3° della pastorizia;
[5]4° della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;
[6]5° della preparazione del presame o caglio;
[7]6° della preparazione delle pelli;
[8]7° della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
[9]8° della tintoria;
[10]9° della incubazione dei bachi da seta.
[11]Lo stesso trattamento puo' essere esteso con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, ad altro industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 13 febbraio 1944
