Art. 51 — Provviste personali
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[1]In deroga al divieto stabilito nell'articolo 45 e' ammessa l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio dei tabacchi lavorati sempreche' servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale ed osservate le condizioni ivi prescritte.
[2]In ogni caso la quantita' di cui e' ammessa l'introduzione non puo' superare 4 chilogrammi.
[3]Per la introduzione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 22 luglio 1965
