Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 87 — Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca

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[1]Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

[2]Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 25 luglio 1974

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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