Art. 87 — Delle misure di sicurezza patrimoniali: confisca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 25 luglio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Per i delitti preveduti in questo Capo e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
[2]Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.
Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 25 luglio 1974
