Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI A PARTICOLARI ATTIVITA' (RICREATIVE, ASSISTENZIALI, ECC.) O A SEDE DI PARTITI E SINDACATI, O STIPULATE DALLO STATO O DA ALTI ENTI TERRITORIALI IN QUALITA' DI CONDUTTORI - RITENUTA INAPPLICABILITA' AD ESSE DELLA NORMA PER CUI LA FACOLTA' DI DINIEGO DELLA RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO PER PARTICOLARI MOTIVI - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA, MENO FAVOREVOLE AI CONDUTTORI, GENERALMENTE PREVISTA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CONTRASTANTE CON IL DIRITTO VIVENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attivita' (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facolta' di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalita', pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, e' infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilita' anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facolta' di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro
sentenza 32/1998massima n. 23742 Riguarda ancheart. 28 Legge sull’equo canoneart. 42 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - DINIEGO DI RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA DA PARTE DEL LOCATORE CHE INTENDA RISTRUTTURARE L'IMMOBILE - CONDIZIONE PER IL RILASCIO: POSSESSO DI LICENZA O CONCESSIONE EDILIZIA - IMPEDIMENTO ALLA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO IN CASO DI SCADENZA, NEL CORSO DEL PROCESSO, DEL TERMINE PER L'INIZIO DEI LAVORI, INDICATO NELLA LICENZA O CONCESSIONE - INGIUSTIFICATO SACRIFICIO DEL DIRITTO DEL LOCATORE DI AGIRE IN GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 29, primo comma, lettera d), ultima parte, in relazione alla lettera c), ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui - nel consentire il diniego della rinnovazione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione alla prima scadenza quando il locatore, in possesso della prescritta licenza o concessione, intenda ristrutturare l'immobile - prevede che la scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza o concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio, giacche' sacrifica - al di la' di quanto sia indispensabile affinche' operi il meccanismo di garanzia della posizione del conduttore, rappresentato dall'esistenza, anche ai fini dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, di un atto amministrativo che renda legittima l'esecuzione dei lavori e, quindi, giustificata la liberazione dell'immobile - il diritto del locatore di agire in giudizio per ottenere il rilascio, rimettendo l'esperibilita' dell'azione ad un elemento del tutto casuale ed incerto (la perdurante efficacia della licenza o concessione, soggetta a decadenza in caso di omesso inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio), dipendente soltanto dalla durata del processo e dal momento nel quale la pronuncia e' stata emanata. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 4 legge 10/1977
LOCAZIONI - LOCAZIONI NON ABITATIVE - USO ALBERGHIERO - DINIEGO DI RINNOVO DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA DA PARTE DEL LOCATORE - CONDIZIONI: ESERCIZIO DELLA MEDESIMA ATTIVITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INDEBITA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' per aver omesso il giudice remittente di motivare sulla rilevanza della questione prospettata, non essendo stata specificata, nella specie, la pretesa azionata in giudizio, ne' indicato alcun riferimento in punto di fatto da cui possa, ancorche' indirettamente, desumersi l'oggetto della controversia.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA - DIRITTO DI RECESSO DEL LOCATORE - LIMITI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 63/1988.
Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITA' DI ALTRO IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO DEL LOCATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile - perche` sollevata (in uno dei giudizi di provenienza) senza alcuna motivazione sulla rilevanza ovvero (in altro giudizio: nel quale il giudice a quo aveva gia` disposto il rilascio dell'immobile per necessita` del locatore) senza che sussista la detta rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 29 e 59, n. 6, della L. 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facolta` e` riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo", proposta in relazione all'art. 3 Cost..
Riguarda ancheart. 59 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FARE CESSARE LA PROROGA - IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - ALBERGO - CONDIZIONI ED IPOTESI ESCLUSE - VINCOLO DEL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA - DIRITTO DI RECESSO - LIMITI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus perche' riesaminino la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale (sollevate in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3 e 41, ed all'art. 3 Cost.): dell'art. 29, secondo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) - il quale, subordinando al mantenimento della destinazione alberghiera la possibilita', per il locatore dell'immobile adibito a tale attivita', di negare la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, determinerebbe, stante la diversa disciplina dettata dal primo comma s.a. per le locazioni di immobili destinati, in generale, ad attivita' diverse dall'uso abitativo, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra "attivita' ugualmente, sotto il profilo economico, commerciali"; e del combinato disposto degli artt. 29, comma secondo, e 73, della stessa legge n. 392 del 1978 - nella parte in cui preclude la possibilita' di esercitare il diritto di recesso al locatore di immobili adibiti ad attivita' alberghiera per i motivi di cui al primo comma dell'art. 29 (uso abitativo proprio o dei parenti, demolizione o ristrutturazione, ecc.), e in particolare per quello di cui alla lettera b) (destinazione dell'immobile ad attivita' industriale, commerciale, ecc.). Successivamente alle ordinanze di rimessione e', infatti, sopravvenuto il d.l. 7 febbraio 1985, n. 12 (conv. con modificazioni nella l. 5 aprile 1985, n. 118) la cui normativa incide, fra l'altro, sulla disciplina dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, con disposizioni applicabili, per espressa previsione, ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 118; eppertanto e' necessario che nei processi di provenienza si accerti, alla stregua dello ius superveniens, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
sentenza 27/1986massima n. 12083 Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - IMMOBILI DESTINATI AD ESERCIZIO DI IMPRESA AGRICOLA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA EX ARTT. 27 E SEG. L. 382/1978 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Secondo il diritto vivente, le attivita' agricole per connessione si devono ritenere comprese nell'ambito dell'art. 27 della legge sull'equo canone e conseguentemente in quello dei successivi artt. 29, 67 e 73. Superato infatti il mero dato letterale, va rilevato che nel sistema vigente, ex art. 2135 c.c., l'agricoltura e' considerata come attivita' di impresa, e non gia' di mero godimento, sul presupposto della preponderante funzione produttiva, destinata a soddisfare le esigenze di mercato, e come tale creativa di ricchezza. D'altra parte vanno considerati i sempre piu' stretti rapporti con gli altri settori dell'economia (specie ove si pensi all'impiego di tecnologie nuove, per cui sono necessari macchinari di notevoli dimensioni, da custodire necessariamente in appositi locali). Stante la comune natura imprenditoriale e lo stretto nesso con l'imprenditore commerciale, quello agricolo non puo' ritenersi escluso dalla protezione che le norme denunciate attribuiscono agli altri imprenditori - pur nella diversita' dei rispettivi statuti - in tema di locazione di immobili al fine di maggiormente tutelarne l'attivita' economica (ed infatti l'art. 27 comprende qualsiasi attivita' di lavoro autonomo, non potendone restare escluso quello svolto in agricoltura specialmente dal coltivatore diretto). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3, 35 e 41 Cost., - degli artt. 27, commi primo e secondo, 29, 67 e 73 L. n. 392 del 1978 nella parte in cui dette norme escluderebbero gli immobili destinati all'esercizio di un'impresa agricola, disciplinando soltanto locazioni aventi ad oggetto attivita' industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonche' all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo).
Riguarda ancheart. 67 Legge sull’equo canoneart. 27 Legge sull’equo canoneart. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - IMPOSIZIONE E MISURA D'INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).
Riguarda ancheart. 69 Legge sull’equo canoneart. 34 Legge sull’equo canoneart. 1-bis d.l. 21/1979art. 73 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME PIU' FAVOREVOLE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI DESTINATI AD USO ABITATIVO RISPETTO AI CONTRATTI PER USI DIVERSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il giudice rimettente si e` limitato a trascrivere i dati formali dell'eccezione prospettata dalla parte senza chiaramente enunciare i termini e i motivi della questione.(Inammissibilita`, per mancata ottemperanza al disposto dell'art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87, della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - degli artt. 29 e 73 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui sanciscono un regime piu` favorevole per i conduttori d'immobili destinati ad usi abitativi rispetto ai conduttori d'immobili locati per usi diversi).
Riguarda ancheart. 73 Legge sull’equo canone