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Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicato al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, ((anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno)), su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 8 Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 11) che la presente modifica ha effetto dal dal 31 dicembre 1991.
Testo in vigore dal 30 luglio 1993 al 4 maggio 2001
