Il procedimento di modifica - o revoca - della misura di prevenzione già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, è, secondo costante giurisprudenza, di natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e dunque l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione. Pertanto, dato che nel caso di specie il provvedimento applicativo della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno - come risulta dall'ordinanza di rinvio - è stato appellato dalla persona ad essa sottoposta, la questione di legittimità costituzionale sollevata nel suddetto procedimento, riguardo alla impossibilità di rideterminarne il luogo di applicazione in comune diverso da quello di residenza o dimora abituale deve dichiararsi inammissibile, in conformità al consolidato orientamento della Corte, in quanto il tribunale rimettente risulta essere organo evidentemente privo di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1, primo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 - come modificato dall'art. 1, legge 24 luglio 1993, n. 256 - e degli artt. 3, terzo comma, e 7, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423). - V. O. nn. 120/1993, 59/1990, 157/1989, 234/1987 e 242/1994. red.: S.P.
Art. 1 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.