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I provvedimenti di assegnazione al confine emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorita' giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa. All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4. Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne da' notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 13 ottobre 2011
