Art. 1 — Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco
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Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito:
- 1)con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
- 2)con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio. La multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento. Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione. Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
