Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 1 — Multa per la fabbricazione, preparazione, vendita, introduzione, trasporto, deposito, detenzione, esportazione, lavorazione e alterazione di tabacco

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Nei casi di contrabbando di tabacco preveduti dagli articoli 64, numeri 3 e 5; 65; 66; 67, n. 1; 68; 71 e 73 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il colpevole e' punito:

  • 1)con la multa da lire 30 mila a lire 90 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie;
  • 2)con la multa da lire 25 mila a lire 80 mila per ogni chilogrammo, quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio. La multa e' ridotta da un terzo alla meta' quando la quantita' del tabacco oggetto del contrabbando non supera i grammi cinquecento. Agli effetti di questo articolo si considera tabacco lavorato anche il tabacco greggio che sia stato sottoposto a trinciatura o a qualsiasi altra lavorazione e manipolazione. Qualora trattisi di tabacco estero, si applicano le pene previste nei precedenti commi aumentate da un terzo a due terzi.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 167/1971

    Questione infondata
    8 luglio 1971

    L'art. 27 della Costituzione non impone al legislatore di determinare la pena fra un minimo e un massimo, onde la pena pecuniaria commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale è compatibile con il principio della legalità, senza che l'emenda del reo possa riuscire compromessa per la sola circostanza del carattere di rigidezza della pena, la cui misura è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Ne' la mancanza di un limite massimo della pena pecuniaria costituisce violazione del principio della umanità della pena quando la norma si riferisce ad una sanzione che resta nell'ambito di quelle generalmente previste dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza di umanità affermata nella Carta costituzionale. È pertanto infondata la questione di legittimità dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, che prevede una pena pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto di contrabbando, e dell'art. 27 del Codice penale, nella parte in cui prevede che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo, sollevate in relazione agli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione.

    Art. 27 c.p. · Art. 1 Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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