Art. 4 — Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato
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Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'art. 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
