Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Art. 4 — Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'art. 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art4 · fonte del testo