Art. 4
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[1]Nel caso di mancato pagamento delle rate bimestrali delle annualita' di ammortamento, gli enti mattinieri sono tenuti a corrispondere gli interessi sull'intera somma insoluta, al saggio vigente per la concessione dei prestiti aumentato del 0,50 per cento, dal giorno successivo alla scadenza. Ove, peraltro, sia applicata l'indennita' di mora ai delegati al versamento, gli interessi suddetti a carico degli Enti verranno liquidati solo dopo trascorso un anno dalla scadenza del debito, cioe' a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla scadenza stessa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Pata a Roma, addi' 11 aprile 1938 - Anno XVI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL
[6]Visto il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 17 maggio 1938 al 22 dicembre 2008
