Modifiche al sistema penale

Art. 18 — Ordinanza-ingiunzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1981 al 21 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 21 agosto 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 18, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26523/2025

    1 ottobre 2025
    • PRESCRIZIONE CIVILE
    • TERMINE

    In caso di rigetto, con sentenza passata in giudicato, dell'opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 2953 c.c., e non di quello di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, perché il titolo originario, costituito dal provvedimento amministrativo, è sostituito da quello giudiziale. (Principio affermato in riferimento a somme dovute per violazioni del codice della strada).

    Art. 18 · Art. 2953 c.c. · Art. 22 Modifiche al sistema penale

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14567/2025

    30 maggio 2025
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    L'ordinanza-ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione 152 <!-- pag. 153 --> (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante.

    Art. 18

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10503/2025

    22 aprile 2025
    • SANZIONI AMMINISTRATIVE
    • APPLICAZIONE

    In tema di ordinanze-ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla P.A. - ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - a mezzo di posta elettronica certificata, è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della comunicazione ad espletare la propria funzione o poco agevole l'esercizio del diritto di difesa: trattandosi di violazione di norme processuali, difatti, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, restando peraltro irrilevante l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione.

    Art. 18 · Art. 20 c.a.d. · Art. 6 c.a.d.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 151/2021

    Questione inammissibile
    12 luglio 2021

    È dichiarata inammissibile, per evocazione generica del parametro, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti. Nelle ordinanze di rimessione mancano l'indicazione delle norme interposte e un sia pur minimo percorso argomentativo a supporto della censura di violazione del principio del legittimo affidamento con riferimento alla sua applicazione da parte della Corte di giustizia, né il giudice a quo svolge alcuna considerazione sulle specifiche ragioni di contrasto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva, con conseguente impossibilità di identificare il denunciato vulnus costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 311 del 2013 ).

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 380/2008

    Questione inammissibile
    20 novembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine diverso e più breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il rimettente ha infatti omesso di esplorare una soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, peraltro già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, affidando alla Corte costituzionale l'individuazione in concreto di un termine di decadenza senza formulare un petitum specifico, e quindi sollecitando l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore. - Sulla inammissibilità di questioni che sollecitano l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore v., citata, ordinanza n. 58 del 2008. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate senza un petitum specifico, v., citate, le ordinanze n. 35 e n. 279 del 2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/2008

    Questione inammissibile
    13 marzo 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto. Invero, da un lato, l'ordinanza è carente sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha ritenuto inapplicabile il termine previsto dall'art. 204, commi 1 e 1- bis , dello stesso codice della strada, senza fornire un'adeguata motivazione né sulle ragioni in base alle quali, in un giudizio informato al principio della domanda, coerentemente con la conclusione interpretativa da lui prescelta, non ha rigettato l'opposizione, né sulle stesse ragioni dell'asserita inapplicabilità; dall'altro, il rimettente limitandosi a richiedere l'individuazione in concreto di un termine di decadenza, sollecita l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore e omette di formulare un petitum specifico, lasciando così indeterminato il possibile intervento della Corte.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art18 · fonte su Normattiva