Art. 55 — Semilibertà sostitutiva
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La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato. La semidetenzione comporta altresi':
- 1)il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se e' stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2)la sospensione della patente di guida;
- 3)il ritiro del passaporto, nonche' la sospensione della validita', ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- 4)l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato e' sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022
