Art. 54 — Applicabilità delle pene sostitutive
Articolo abrogato dal d.l. 14 giugno 1993, n.187.
Abrogato dal 13 agosto 1993
Articolo abrogato dal d.l. 14 giugno 1993, n.187.
Abrogato dal 13 agosto 1993
15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il notevole ampliamento, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, della sfera di competenza per materia del Pretore, pur avendo fatto venir meno la 'ratiò sottesa alla disposizione impugnata - in base alla quale le sanzioni sostitutive sono applicabili solo ai reati di competenza pretorile - non consente comunque l'intervento caducatorio richiesto giacché questo, essendo rivolto ad espungere uno dei fondamentali criteri sui quali è imperniato l'intero sistema delle sanzioni sostitutive, senza che a quel criterio possa sostituirsene un altro costituzionalmente vincolato, esula dai poteri della Corte costituzionale, risolvendosi in una complessiva ridefinizione del quadro normativo, che va riservata alla esclusiva competenza del legislatore postulandosi nuove scelte sugli eventuali limiti da imporre alla sostituibilità delle pene detentive brevi ed una diversa individuazione delle fattispecie oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 legge n. 689/1981. Deve tuttavia auspicarsi un celere ed adeguato intervento legislativo volto a riarmonizzare l'intero sistema delle sanzioni sostitutive al fine di evitare inaccettabili squilibri che non poco incidono sul principio di uguaglianza. (Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 3 cost. · Art. 54 Modifiche al sistema penale
Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò - una incompatibilità tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 444 c.p.p.
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza, non avendo il giudice a quo considerato che nel caso di specie la sanzione sostitutiva non avrebbe comunque potuto essere applicata in quanto per il reato contestato è prevista una pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. - S. nn. 148/1984, 350/1985 e O. nn. 105/1986, 259/1987, 398/1987, 528/1987, 533/1987 e 552/1987.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 2 c.p.p.
Va ribadito che la estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive brevi di cui agli artt. 53 e segg. l. 24 novembre 1981, n. 689 non è realizzabile con una pronuncia della Corte costituzionale, ma solo attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante una pluralità di scelte discrezionali rimesse alla valutazione del legislatore. Non può essere quindi condivisa l'affermazione secondo cui la semplice eliminazione dall'ordinamento dell'art. 54 della legge n. 681/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.). - S. n. 279/1987.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale
In tema di sanzioni sostitutive, l'applicabilità di esse è comunque esclusa quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Al riguardo, è manifestamente inammissibile, in quanto limitata agli effetti prodotti dall'art.12, l. n. 400/1984, senza investire le norme denunziate nell'ordinanza di rimessione - ivi menzionate solo per la loro connessione formale e non per la loro pretesa illegittimità, in realtà insussistente - la questione di costituzionalità degli artt. 53, 54 e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, 31 cod. proc. pen., e 12, l. 31 luglio 1984 n. 400, sollevata - in riferimento all'art.3 Cost. - nella parte in cui le norme rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984. - cfr. S. n. 350/1985, 268/1986.
Art. 3 cost. · Art. 2 c.p. · Art. 31 c.p.p. · Art. 53 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile, in quanto l'applicazione nel giudizio a quo delle norme denunziate, resterebbe preclusa, la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 54 e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, denunziati - per violazione dell'art. 3 Cost. - sotto il profilo che non consentono "all'imputato di un reato, non rientrante nella competenza pretorile per il solo fatto che e` commesso a mezzo stampa, il ricorso allo speciale procedimento di cui al predetto art. 77, per l'applicazione delle sanzioni sostitutive. La questione, infatti, e` stata sollevata in seguito ad un'istanza proposta dalla difesa quando era gia` stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in precedenza richiesto l'applicazione di tale norma.
Art. 3 cost. · Art. 54 Modifiche al sistema penale · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 79 Modifiche al sistema penale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1 ultimo comma della legge 31 luglio 1984, n. 400, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in…
Art. 31 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 54 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati). - cfr. S. n. 279/1987.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale
La questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata inammissibile perche` sostanziantesi nella richiesta di un non consentito intervento additivo implicante scelte discrezionali, va dichiarata manifestamente inammissibile se non siano dedotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione - dichiarata inammissibile con precedente sent. n. 279/1987 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e relativa agli artt. 53, 54, 77 e 79 della L. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui, per i reati militari che alla stregua degli artt.31 e 32 cod. proc. pen. rientrerebbero nella competenza pretorile, non consentono l'applicazione delle sanzioni sostitutive ove il fatto sia commesso da militare maggiorenne).
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 31 c.p.p. · Art. 32 c.p.p.
Alla (richiesta di automatica) estensione della possibilita` di applicare le sanzioni sostitutive (delle pene detentive brevi) ai reati militari "rientranti nella astratta competenza del pretore", commessi da militari maggiorenni, non e` dato pervenire attraverso un intervento additivo della Corte: non consentito, nella specie, dati problemi e difficolta` di non agevole soluzione, relativi sia alla individuazione della categoria dei reati per i quali e` consentita l'applicazione delle sanzioni sia alla stessa operativita` di queste non sempre adeguabili allo 'status' di militare. La soluzione di detti problemi, in ogni caso, comporta l'apprestamento di un'apposita disciplina che, implicando una pluralita` di scelte discrezionali e previsioni anche di natura organizzativa, ricade, dunque, nella competenza del legislatore; cui deve essere, tuttavia, segnalata l'ormai indifferibile esigenza di colmare la lacuna con una piu` adeguata normativa della materia. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 55, 59, 77, 78, 79 e 84 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 Cost.). - S. nn. 141/1984, 234/1984, 242/1984, 294/1984; 292/1985, 350/1985; 14/1986.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile - essendo identica nei termini e nelle situazioni a quella gia` presa in esame e decisa con sentenza (di pari data) di inammissibilita` - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 53, 54, 77 e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., e denunciati nella parte in cui escludono l'applicabilita` di sanzioni sostitutive ai reati militari, compresi nella competenza del pretore, commessi da militari maggiorenni. - S. n. 279/1987.
Art. 170 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA…
Art. 3 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale · Art. 53 Modifiche al sistema penale · Art. 54 Modifiche al sistema penale
Per un principio ormai fermo nel diritto vivente, le sanzioni sostitutive non possono applicarsi quando il reato per cui si procede sia punito (come nel caso) con pena detentiva congiunta a pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 54 legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 1 legge 31 luglio 1984, n. 400, che esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive agli autori di un reato, in seguito alle nuove norme della legge n. 400 del 1984, non di competenza del pretore, ma tuttora di competenza del tribunale, perché commesso prima dell'entrata in vigore della legge suddetta). - S. n. 350/1985, ma v. anche le ordinanze delle Sezioni unite penali della Cassazione nn. 1145 e 1146 del 1984.
Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore · Art. 54 Modifiche al sistema penale · Art. 1 Modifiche al sistema penale
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asti con ordinanza 27 aprile 1984 n. 868/1984 R.O. in riferimento all'art. 3 Cost.. Dichiara inammissibili tutte le questioni concernenti lo stesso art. 77 l. 24 novembre 1981 n. 68…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 77 Modifiche al sistema penale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., per la lamentata impossibilità di applicare sanzioni sostitutive riguardo a reati che appartengono a competenza superiore esclusivamente in forza di circostanza aggravante, anche quando questa venga ritenuta insussistente o si elida per bilanciamento, giacché la ordinanza di rinvio non motiva nemmeno per implicito sulla rilevanza della questione nel giudizio penale a quo, ne' la rilevanza è altrimenti desumibile, non essendo riportato nella ordinanza nemmeno il capo d'imputazione.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art54 · fonte su Normattiva