Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 247/1993

    Questione inammissibile
    19 maggio 1993

    Il notevole ampliamento, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, della sfera di competenza per materia del Pretore, pur avendo fatto venir meno la 'ratiò sottesa alla disposizione impugnata - in base alla quale le sanzioni sostitutive sono applicabili solo ai reati di competenza pretorile - non consente comunque l'intervento caducatorio richiesto giacché questo, essendo rivolto ad espungere uno dei fondamentali criteri sui quali è imperniato l'intero sistema delle sanzioni sostitutive, senza che a quel criterio possa sostituirsene un altro costituzionalmente vincolato, esula dai poteri della Corte costituzionale, risolvendosi in una complessiva ridefinizione del quadro normativo, che va riservata alla esclusiva competenza del legislatore postulandosi nuove scelte sugli eventuali limiti da imporre alla sostituibilità delle pene detentive brevi ed una diversa individuazione delle fattispecie oggettivamente escluse a norma dell'art. 60 legge n. 689/1981. Deve tuttavia auspicarsi un celere ed adeguato intervento legislativo volto a riarmonizzare l'intero sistema delle sanzioni sostitutive al fine di evitare inaccettabili squilibri che non poco incidono sul principio di uguaglianza. (Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 l. 24 novembre 1981, n. 689).

    Art. 3 cost. · Art. 54 Modifiche al sistema penale

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  • Ordinanza n. 319/1992

    Questione infondata
    8 luglio 1992

    Fra le disposizioni dell'art. 54 della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo per i reati di competenza del pretore - e dell'art. 444 cod.proc.pen. - che in caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, prevede che le sanzioni sostitutive possono essere irrogate anche per i reati di competenza del tribunale - non sussiste - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quò - una incompatibilità tale da esigere e legittimare una norma di coordinamento che della prima sancisca in effetti l'abrogazione. La emanazione di una norma siffatta da parte del legislatore delegato avrebbe infatti oltrepassato i limiti propri dei poteri ad esso conferiti dall'art. 6 della legge n. 81 del 1987, che certo non gli consentivano di apportare modifiche - possibili solo attraverso un intervento legislativo estraneo alla funzione di coordinamento - alla disciplina sostanziale delle sanzioni sostitutive. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 - in relazione agli artt. 6 e 2 n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - Cost., degli artt. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 234 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in parte 'qua'). - Sui rapporti fra l'istituto del patteggiamento e le sanzioni sostitutive: O. n. 442/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 444 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 582/1990

    Questione inammissibile
    28 dicembre 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza, non avendo il giudice a quo considerato che nel caso di specie la sanzione sostitutiva non avrebbe comunque potuto essere applicata in quanto per il reato contestato è prevista una pena pecuniaria congiunta a pena detentiva. - S. nn. 148/1984, 350/1985 e O. nn. 105/1986, 259/1987, 398/1987, 528/1987, 533/1987 e 552/1987.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 2 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art54 · fonte su Normattiva