Art. 25 — Semplificazione delle procedure
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Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
- a)prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali;
- b)definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonche' per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
- c)prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicita' e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonche' i termini, non superiori a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione. ((Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione.))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2002
