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Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

  • a)ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;
  • b)ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
  • c)ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1, si applicano altresi' ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74. Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 17 febbraio 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/1982

    Questione inammissibile
    16 aprile 1982

    È inammissibile la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5, 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, proposta assumendo che la diversa disciplina positiva riservata, in materia di indennita` per miglioramenti, al proprietario concedente rispetto al trattamento stabilito per il mezzadro, il colono e il possessore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., nonche` con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto l'aspetto della menomazione della iniziativa economica privata e della mancata garanzia della proprieta` privata. Ed invero la posizione del proprietario concedente che assume di aver apportato miglioramenti al fondo non e` assimilabile ad alcuna delle quattro categorie giuridiche la cui discrepanza di trattamento viene assunta dal giudice a quo a motivo di violazione del principio di eguaglianza: non a quella dell'enfiteuta perche` trattasi di concedente, non a quello dell'affittuario perche` il concedente non ha la gestione del bene produttivo, ne` a quella del mezzadro perche` non ne ha la cogestione e infine egli non ha il possesso del fondo che viceversa spetta al'enfiteuta. Parimenti inammissibile e` l'assunzione degli articoli 42 e 41 Cost. a parametri di costituzionalita`, in quanto alla proprieta` si sovrappone il rapporto enfiteutico e d'altra parte l'iniziativa economica spetta all'enfiteuta e non al concedente, il quale ultimo puo`, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, esercitare l'azione di indebito arricchimento. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 4, 5 e 13, L. 22 luglio 1966 n. 607, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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