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Le disposizioni della presente legge si applicano anche:
- a)ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;
- b)ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
- c)ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1, si applicano altresi' ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74. Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.
Testo in vigore dal 6 agosto 1966 al 17 febbraio 1974
