Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, qualora, fra più norme impugnate, solo ad alcune, per il loro contenuto, sia riferibile la questione sollevata, solo queste e non le altre, possono essere esaminate. E poiché, nel caso, degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319 (artt. 6, primo comma, lett. a, 9, terzo comma, e 15, sesto e settimo comma) compresi nell'impugnativa dalle ordinanze di rimessione, solo l'art. 15 riguarda la procedura di controllo e di analisi delle acque di scarico che è oggetto della questione, è all'art. 15 che va limitato il giudizio della Corte.
Art. 466 c.p.p. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inqui…
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.
Le operazioni di prelievo e di campionamento delle acque di scarico compiute dai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento, rientrano in un'attività - di per se stessa neutra - di normale (e non urgente) controllo di carattere amministrativo, non finalizzata all'accertamento di un reato e non correttamente raffrontabile agli atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato - compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove - in ordine alla quale risultano già predisposte per l'interessato sufficienti garanzie (art. 22, penult. e ult. comma, l. 24 dicembre 1979, n. 650). Non si può perciò, nel caso, far richiamo al principio della necessaria anticipazione della tutela difensiva anche ad attività preprocessuali, ribadito dalla Corte in materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico nella sentenza n. 248/1983, ma riguardo al momento, successivo e diverso da quello dei prelievi e campionamenti, delle operazioni di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.).
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.
Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, sollevata con le ordinanze n. 528 del reg. ord. 1979 dal pretore di Voghera, nn. 651, 652, 653, 884 e 885 del reg. ord. 1979 dal tribunale di Vigevano, n. 398 del reg. ord. 1979 dal pretore di Pavia, n. 41 del reg. ord. 1981 dal pretore di Bellano e nn…
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 25 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 32, primo comma, e 9 cpv Cost., dell'art. 15, secondo, ottavo e nono comma, e dell'intero art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 concernenti la disciplina e le sanzioni comminabili a coloro che aprano o effettuino scarichi non autorizzati, in quanto alcune ordinanze trascurano di motivare riguardo sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione, e comunque le proposte impugnative si dimostrano non rilevanti nei giudizi a quibus.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., degli artt. 15, penultimo comma, e 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui tali norme prevedono come reato la prosecuzione dell'attività industriale in caso di revoca dell'autorizzazione agli scarichi, in quanto non può ritenersi in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti quale la protezione dell'ambiente.
Art. 41 cost. · Art. 13 cost. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 21 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art15 · fonte su Normattiva