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I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorita' comunale nei modi e nei tempi da essa disposti. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

  • a)se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; 1
  • b)se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorita' competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonche' dall'indicazione della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalita' di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. 6 Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorita' competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:
  • 1)per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;
  • 2)per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;
  • 3)per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilita' ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorita' competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorita' competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute. ((Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e' definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991)).
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690

1

Il D.L. 10 agosto 1976, n.544, convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di due mesi di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo "e' prorogato di centottanta giorni".

Corte costituzionale

6

La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983 n.248 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dischiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 7 del presente articolo 15 "nella parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinche' possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle analisi."

Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 248/1983

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 1983

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, qualora, fra più norme impugnate, solo ad alcune, per il loro contenuto, sia riferibile la questione sollevata, solo queste e non le altre, possono essere esaminate. E poiché, nel caso, degli articoli della legge 10 maggio 1976, n. 319 (artt. 6, primo comma, lett. a, 9, terzo comma, e 15, sesto e settimo comma) compresi nell'impugnativa dalle ordinanze di rimessione, solo l'art. 15 riguarda la procedura di controllo e di analisi delle acque di scarico che è oggetto della questione, è all'art. 15 che va limitato il giudizio della Corte.

    Art. 466 c.p.p. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 18 Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 6 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 260/1994

    Questione inammissibile
    23 giugno 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come novellato dall'art. 1 ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 (Proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inqui…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 330/1990

    Questione infondata
    13 luglio 1990

    Le operazioni di prelievo e di campionamento delle acque di scarico compiute dai funzionari ed agenti della pubblica amministrazione, ai sensi della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento, rientrano in un'attività - di per se stessa neutra - di normale (e non urgente) controllo di carattere amministrativo, non finalizzata all'accertamento di un reato e non correttamente raffrontabile agli atti di conservazione e di accertamento (ed eventualmente di sequestro) riguardanti il corpo o le tracce del reato - compiuti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dopo che un reato è stato commesso, allo scopo di assicurarne le tracce o le prove - in ordine alla quale risultano già predisposte per l'interessato sufficienti garanzie (art. 22, penult. e ult. comma, l. 24 dicembre 1979, n. 650). Non si può perciò, nel caso, far richiamo al principio della necessaria anticipazione della tutela difensiva anche ad attività preprocessuali, ribadito dalla Corte in materia di tutela contro l'inquinamento delle acque di scarico nella sentenza n. 248/1983, ma riguardo al momento, successivo e diverso da quello dei prelievi e campionamenti, delle operazioni di analisi. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, settimo comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sollevata con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 Cost.).

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art15 · fonte su Normattiva