Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1972 al 25 novembre 1976. Leggi il testo vigente →

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75, purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire. Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, purche' il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1973.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 132 (in G.U. 1a S.S. 19/07/1972 n. 187), ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034: a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; b) nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute".

Testo in vigore dal 20 luglio 1972 al 25 novembre 1976

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1976

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1976

    La illegittimità costituzionale già dichiarata dalla Corte (con sent. n. 132 del 1972, che ha dato prevalenza alla situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga, rispetto a quella iniziale presa in considerazione dal legislatore) nei riguardi del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969 (che ancorava il reddito imponibile del conduttore o subconduttore alla iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per detto anno), non può, per identità delle situazioni e delle ragioni, e sempre in riferimento all'art. 3 Cost., non propagarsi, e venir quindi egualmente dichiarata, rispetto al primo comma dello stesso articolo, che dispone l'ulteriore proroga degli analoghi contratti già prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma primo, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 132/1972

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1972

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo della legge 26 novembre 1969, n. 833, e dello stesso articolo, medesimo comma, così come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dal Pretore di Torre del Greco e del Pretore di Poggio Mirteto e di Milano. E ciò perché il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili, ovvero (art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) al reddito imponibile dei medesimi per l'anno 1969, non inferiore a lire 2.500.000. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 6 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 120/1980

    Questione infondata
    23 luglio 1980

    La norma impugnata razionalmente disciplina situazioni differenziate, richiedendo per la proroga dei contratti anteriori al 1^ marzo 1947 ed ininterrottamente prorogati oltre il requisito economico fiscale, anche un indice di affollamento pari o superiore a 0,75, onde sottrarre ad una proroga ulteriore immobili esuberanti rispetto alle esigenze del conduttore. Viceversa per gli alloggi assoggettati a proroga per la prima volta, sono poste le meno rigide condizioni relative al limite di reddito ed al numero di vani che compongono l'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 26 novembre 1969 n. 833, modificato dall'art. 56, d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, nela parte in cui, dettando una diversa disciplina per la proroga delle locazioni, a seconda che esse siano prorogate o non, violerebbe l'art. 3 della Cost.). - cfr. S.n. 132/1972; 29/1975; 4/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art1 · fonte su Normattiva