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I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio 1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi con, indice di affollamento pari o superiore a 0,75, purche' il conduttore, o il subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire. 3 Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno, purche' il conduttore o il sub-conduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non superiore a 2 milioni e 500 mila lire. 1 2
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 56, comma 1) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1973.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 luglio 1972, n. 132 (in G.U. 1a S.S. 19/07/1972, n. 187), ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), cosi' come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034: a) nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dall'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969; b) nonche' nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni del detto reddito eventualmente sopravvenute".
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 novembre 1976, n. 225 (in G.U. 1a S.S. 24/11/1976, n. 314), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degl'immobili urbani), cosi' come modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito imponibile del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute".
Testo in vigore dal 25 novembre 1976 al 16 dicembre 2010
