Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 39 — Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1976 al 13 aprile 1990. Leggi il testo vigente →

((I magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilita' ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio. Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27. Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia gia' fornito il primo sostituto, e cosi' via. Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non puo' contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la meta', arrotondata per eccesso, del numero suddetto. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 695

5

La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 6, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente."

Testo in vigore dal 15 gennaio 1976 al 13 aprile 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976. 49 parole tolte, 270 parole aggiunte.

I tolto: componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma. Se aggiunto: magistrati, che per il numero di preferenze ottenute nell'ambito di ciascuna lista seguono gli eletti al Consiglio superiore nella rispettiva categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica per la perdita dei requisiti di eleggibilita' ovvero per qualsiasi altra ragione prima della scadenza del Consiglio. Qualora, per difetto di candidati non eletti, la sostituzione non tolto: puo' aver luogo a norma del comma precedente aggiunto: possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parita', che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria, si passa alla lista successiva; la sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27. Le sostituzioni successive alla prima avvengono con lo stesso sistema, mediante il primo dei non eletti della medesima categoria, appartenente alla lista che segue, nell'ordine decrescente, quella che abbia gia' fornito il primo sostituto, e cosi' via. Qualora neppure in tal modo la sostituzione sia possibile, si procede tolto: a elezione suppletiva. I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni aggiunto: ad elezione suppletiva, da indirsi dal Consiglio superiore entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del componente o dei componenti da sostituire; le elezioni avvengono con le modalita' di cui agli articoli 25, 26 e 27, con liste concorrenti, ciascuna delle quali non puo' contenere un numero di candidati superiore al doppio di quello dei sostituti da eleggere per ciascuna categoria; qualora il numero dei candidati da eleggere sia dispari, le preferenze non possono superare, per ciascuna categoria, la meta', arrotondata per eccesso, del numero suddetto. Le operazioni di sostituzione sono di competenza del Consiglio superiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1975, n. 695

    La L. 22 dicembre 1975, n. 695 ha disposto (con l'art. 6, ultimo comma) che "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al Consiglio in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per il quale le sostituzioni avvengono con la normativa precedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art39 · fonte del testo