Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 39 — Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

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((I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma)). Se la sostituzione non puo' aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva. I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 1 parola aggiunta.

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27aggiunto: -quater, ultimo comma. Se la sostituzione non puo' aver luogo a norma del comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art39 · fonte del testo