Art. 39 — Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati
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((I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma)). Se la sostituzione non puo' aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva. I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 15 gennaio 1976
