Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 39 — Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27, ultimo comma. Se la sostituzione non puo' aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva. I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art39 · fonte del testo