Art. 4 — Composizione della sezione disciplinare
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Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti. I componenti effettivi sono: il Vice Presidente, che la presiede, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento. Il Vice Presidente, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di diritto; gli altri componenti sono scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza. Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la Sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura.
Testo in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967
