Art. 4 — Composizione della sezione disciplinare
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La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti. ((I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; cinque magistrati con funzioni di merito. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento)). Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Testo in vigore dal 22 novembre 1985 al 30 marzo 2002
