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((La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri. Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento. Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore. II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/2003

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2003

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui…

    Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 2 Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/2004

    Altra decisione
    2 marzo 2004

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1958 al 21 dicembre 1967. 113 parole tolte, 52 parole aggiunte.

tolto: Per laaggiunto: La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati tolto: viene istituita la sezione disciplinare costituita da dieci componenti effettivi e quattro supplenti. I componenti effettivi sono: il Vice Presidente aggiunto: e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri. Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tolto: il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, i due aggiunto: cinque magistrati di Corte di cassazione aggiunto: di cui due con ufficio direttivo, tolto: due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due aggiunto: tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento. tolto: I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e uno dei componenti eletti dal Parlamento. Il Vice Presidente, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e i due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo sono membri di aggiunto: Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono tolto: scelti mediante sorteggio. Alle operazioni di sorteggio provvede il Comitato di presidenza. Il aggiunto: eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore. II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la tolto: Sezione aggiunto: sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della tolto: Magistratura aggiunto: magistratura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art4 · fonte del testo