Art. 4 — Composizione della sezione disciplinare
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((La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri. Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento. Il vice presidente e' membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore. II procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1967 al 20 gennaio 1981
