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La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di ((sei)) componenti effettivi e di ((quattro)) supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; ((un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore)); un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; ((due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b))). I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; ((un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c))); ((un componente eletto dal Parlamento)). Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44)). Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Testo in vigore dal 30 marzo 2002 al 31 luglio 2003

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 262/2003

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2003

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla L. 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui…

    Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura · Art. 2 Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 · Art. 6 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/2004

    Altra decisione
    2 marzo 2004

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, non prevedendo l’integrazione del numero complessivo di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale aveva emesso la precedente pronuncia. Infatti, con sentenza n. 262 del 2003, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione”.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2002

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1985 al 30 marzo 2002. 53 parole tolte, 75 parole aggiunte.

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di tolto: nove aggiunto: sei componenti effettivi e di tolto: sei aggiunto: quattro supplenti. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; tolto: due componenti eletti aggiunto: un componente eletto dal Parlamento, tolto: di cui uno aggiunto: che presiede la sezione in sostituzione del tolto: vicepresidente aggiunto: Vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tolto: cinque magistrati con funzioni di merito aggiunto: due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; tolto: tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti aggiunto: un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento. Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri … voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'. tolto: Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento e' indicato, per ciascuno di essi, quale e' il componente effettivo eletto dal Parlamento che e' chiamato a sostituire aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44. Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art4 · fonte del testo