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La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera c) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile. La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e' sottoposta ogni due anni al visto di convalida. Essa e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto. Oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 10, ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 ed alle condizioni di idoneita' stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251 primo comma, 252, 253, 254, 265 primo comma e 257 del codice della navigazione. Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge devono essere tenuti a bordo in originale. In navigazione nelle acque territoriali la licenza puo' essere tenuta in copia fotostatica autenticata dall'ufficio che ne rilasciato l'originale, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, fermo restando l'obbligo di presentare l'originale alla competente autorita' marittima e della navigazione interna che ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 18 marzo 1971 al 4 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art9 · fonte su Normattiva