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[1]Art. 9.

[2]((La licenza che abilita alla navigazione entro i limiti indicati alla lettera a) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti. La licenza che abilita alla navigazione di cui alla lettera b) dell'articolo 8 e' conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile)). ((La licenza di cui al primo comma dell'articolo 8 e sottoposta ogni due anni al visto di convalida. La licenza e' rinnovata in caso di modifica della stazza, del numero e dell'ufficio d'iscrizione, ovvero del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore dell'imbarcazione o nave da diporto)). Oltre all'autorizzazione di cui all'articolo 10, ai risultati degli accertamenti di cui all'articolo 12 ed alle condizioni di idoneita' stabilite dall'articolo 33, sulla licenza sono annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sulle imbarcazioni e navi da diporto, ferma restando l'osservanza del disposto di cui agli articoli 249, 250, 251 primo comma, 252, 253, 254, 265 primo comma e 257 del codice della navigazione. ((Sia la licenza che gli altri documenti prescritti dalla presente legge debbono, di massima, essere tenuti a bordo in originale. Tuttavia, nelle navigazioni tra porti nazionali, puo' essere tenuta a bordo copia fotostatica dei documenti stessi autenticata da un ufficio marittimo o della navigazione interna, secondo le disposizioni impartite dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti, fermo restando l'obbligo di presentare successivamente l'originale alla competente autorita' marittima o della navigazione interna che ne faccia richiesta entro il termine da questa stabilito)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1976 al 5 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1971-02-11;50~art9 · fonte su Normattiva