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Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare. Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 febbraio 1981, n. 27

1

con decorrenza dal 1 luglio 1980

La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti."

Testo in vigore dal 8 marzo 1981 al 9 agosto 1984

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 62/1990

    Questione infondata
    2 febbraio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 23/1990, 520/1989 e 1083/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

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  • Ordinanza n. 23/1990

    Questione infondata
    23 gennaio 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. 1083/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 520/1989

    Questione infondata
    30 novembre 1989

    Le questioni di legittimità costituzionale delle norme , anche di interpretazione autentica, che disciplinano il regime degli aumenti periodici di stipendio per le varie categorie di magistrati, vanno dichiarate manifestamente infondate, in quanto il giudice 'a quò non prospetta argomenti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati in precedenti pronunce di non fondatezza e di manifesta infondatezza. (Questioni concernenti l'art. 1, comma secondo, L. 6 agosto 1984 n. 425, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.; e l'art. 9, comma secondo, L. 2 aprile 1979 n.97, in relazione all'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1080, all'art. 2, lett.d), L. 16 dicembre 1961 n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, L. 20 dicembre 1961 n. 1345 così come interpretati dall'art. 1, comma secondo, L. n. 425 cit.; nonché, "per quanto di ragione", il medesimo art. 1, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. n. 413/1988; O.nn. 1047 e 1083/1988, 48/1989.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 103 cost. · Art. 3 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art9 · fonte su Normattiva