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Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

  • a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
  • b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
  • c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
  • d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
  • e)infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
  • f)inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
  • g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
  • h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
  • i)infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
  • l)mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
  • m)inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
  • n)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 aprile 1998. 433 parole tolte, 184 parole aggiunte in 17 capoversi.

Le tolto: trasgressioni aggiunto: violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite tolto: come segue aggiunto: con le seguenti sanzioni amministrative:

tolto: 1) la omessa, tenuta,aggiunto: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi tolto: di cui agli aggiunto: secondo le previsioni degli articoli 5, 6aggiunto: , 8 e 14 o tolto: la aggiunto: loro mancata vidimazione, tolto: con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000 aggiunto: da lire quattro milioni a lire dieci milioni;

tolto: 2) laaggiunto: b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, tolto: con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle aggiunto: dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registratetolto: , col minimo di lire 500 per ogni omissione;

tolto: 3) laaggiunto: c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, tolto: con la, pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta aggiunto: dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquotatolto: , col minimo di lire 1600;

tolto: 4) la mancata, conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

tolto: 5) il rifiuto allaaggiunto: d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e tolto: l'inadempimento alle altre disposizioni di detto aggiunto: violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, tolto: con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000 aggiunto: da lire due milioni a lire otto milioni;

tolto: 6) la infedele indicazione d'imponibileaggiunto: e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazioneaggiunto: , nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, tolto: con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta aggiunto: dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, tolto: col aggiunto: con un minimo di lire tolto: 10.000 aggiunto: duecentomila;

tolto: 7) l'inosservanzaaggiunto: f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, tolto: con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione ed irriegolarita' aggiunto: da lire duecentomila a lire un milione;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 8) laaggiunto: g) mancata conservazione degli originari rendiconti tolto: giusta, la lettera, c) di detto aggiunto: di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 tolto: con la pena pecuniaria da lire 1000 a lire 2000 per ogni rendiconto non conservato;

tolto: 9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta aggiunto: e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, tolto: con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 per ogni contratto non conservato aggiunto: da lire duecentomila a lire un milione;

tolto: 10) laaggiunto: h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, tolto: con la soprattassa pari al triplo della imposta, aggiunto: dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, tolto: col aggiunto: con un minimo di lire tolto: 500 aggiunto: duecentomila;

tolto: 11) la infedele denuniziaaggiunto: i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 tolto: e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'impostaaggiunto: , 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla sommatolto: , occultata, col aggiunto: occultata, con un minimo di lire tolto: 10.000 aggiunto: duecentomila;

tolto: 12) la mancata presentazione all'Ufficio del registroaggiunto: l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10aggiunto: , delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, tolto: con la pena pecuniaria da lire 2000 a lire 500 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dello assicuratore o del suo agente o incaricato aggiunto: da lire duecentomila a lire un milione;

tolto: 13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

tolto: 14) l'inosservanza delleaggiunto: m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, tolto: con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 aggiunto: da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore tolto: per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente. Oltre alla pena di cui al comma precedente, lo assicuratoreaggiunto: . L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, tolto: incorrera' in altra pena di lire 2000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in piu' aggiunto: e' altresi' punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;

tolto: 15) la messaaggiunto: n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, tolto: con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000:

tolto: 16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonche' ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 aggiunto: da lire cinquecentomila a lire due milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art24 · fonte del testo