Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi
Art. 24 — Sanzioni
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Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:
- 1)la omessa, tenuta, dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;
- 2)la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 500 per ogni omissione;
- 3)la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la, pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota, col minimo di lire 1600;
- 4)la mancata, conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;
- 5)il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000;
- 6)la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;
- 7)l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione ed irriegolarita';
- 8)la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta, la lettera, c) di detto secondo comma dell'articolo 6 con la pena pecuniaria da lire 1000 a lire 2000 per ogni rendiconto non conservato;
- 9)la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 per ogni contratto non conservato;
- 10)la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la soprattassa pari al triplo della imposta, dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di lire 500;
- 11)la infedele denunizia di cui agli articoli 9,11 e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma, occultata, col minimo di lire 10.000;
- 12)la mancata presentazione all'Ufficio del registro prescritta dall'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 2000 a lire 500 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dello assicuratore o del suo agente o incaricato;
- 13)il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la sopratassa uguale decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;
- 14)l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente. Oltre alla pena di cui al comma precedente, lo assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrera' in altra pena di lire 2000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in piu' percetta;
- 15)la messa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000:
- 16)l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonche' ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1961 al 1 aprile 1998
