Art. 24 — Sanzioni
Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
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4 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027. 358 parole tolte, 15 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
tolto: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000;
tolto: b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
tolto: c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
tolto: d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 12 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da da euro 1.000 a euro 4.000;
tolto: f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da euro 100 a euro 500;
tolto: g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500;
tolto: h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;;
tolto: i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
tolto: l) LETTERA SOPPRESSAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 14 GIUGNO aggiunto: 5 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 87;
tolto: m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
tolto: n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro 1.000. aggiunto: 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1961-10-29;1216~art24 · fonte del testo