Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Art. 4 — Indennità premio di servizio - Misura

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Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate. Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche computabili:

  • a)i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
  • b)i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare. I criteri per la determinazione della misura dell'indennita' premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi. Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinera' le modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 18 marzo 1968 al 24 febbraio 1979

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9617/2025

    13 aprile 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI

    Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento sia parte fissa del trattamento retributivo globale e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l'indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, comma 5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso fatto proprio da tale norma.

    Art. 4 · Art. 11 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 421/1991

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 1991

    Nel prevedere, riguardo alle modalità di determinazione dell'indennità premio di servizio I.N.A.D.E.L., che detta indennità, anche nel caso di avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, sia calcolata sulla base della retribuzione corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio, l'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo del principio di eguaglianza sia sotto il profilo del principio di razionalità: sotto il primo profilo perché tratta in modo eguale situazioni diseguali, con ingiustificato svantaggio per chi nell'ultimo anno abbia prestato servizio a tempo parziale e, al tempo stesso, con ingiustificato vantaggio per chi nell'ultimo anno abbia prestato servizio a tempo pieno; sotto l'altro profilo (ved. massima B) in quanto, in caso di rapporto di lavoro a tempo ridotto nell'ultimo anno di servizio, l'indennità viene liquidata sulla base della retribuzione ridotta, anche per gli anni pregressi di servizio a tempo pieno, senza tener conto che per questi anni è stata versata - in parte a carico dell'ente datore di lavoro, in parte a carico del dipendente - una contribuzione commisurata all'intera retribuzione. Ne discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede, nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, il proporzionamento dell'ammontare dell'indennità premio di servizio ai periodi pregressi di servizio a tempo pieno o, rispettivamente, ai periodi di servizio a tempo parziale.

    Art. 4 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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  • Ordinanza n. 312/1994

    Questione infondata
    15 luglio 1994

    A norma dell'art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (applicabile ai dipendenti non di ruolo degli enti locali ex art. 7 d. leg. 5 febbraio 1948 n. 61) in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo è dovuta un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto di licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Pertanto, diversamente da quanto presuppone il giudice 'a quò, l'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui, ai fini della misura dell'indennità premio di servizio per i dipendenti i.n.a.d.e.l., i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare, non viola l'art. 36 Cost. perché per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva comunque diritto ad un trattamento di fine rapporto, ai sensi del suddetto art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152). - Cfr. S. nn. 181/1994, 208/1986, 322/1993, 401/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 36 cost. · Art. 4 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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  • Ordinanza n. 81/1994

    Questione infondata
    10 marzo 1994

    Questione già dichiarata non fondata. - Sulla questione, S. n. 322/1993. V. anche S. n. 401/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 36 cost. · Art. 4 Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152~art4 · fonte su Normattiva