Art. 4 — Indennità premio di servizio - Misura
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Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sara' pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate. Ai fini della misura della indennita' premio di servizio sono anche computabili:
- a)i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
- b)i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare. I criteri per la determinazione della misura dell'indennita' premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi. Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinera' le modalita' di riliquidazione dell'indennita' premio gia' corrisposta al personale di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 18 marzo 1968 al 24 febbraio 1979
