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Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.
Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 8 febbraio 1990
