Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1990 al 7 settembre 1991. Leggi il testo vigente →
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 41 (in G.U. 7/2/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".
Testo in vigore dal 8 febbraio 1990 al 7 settembre 1991
