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Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica ovvero, se della Marina, con uno degli scaglioni della classe di leva chiamata alle armi nell'anno di cessazione del titolo al ritardo o, al massimo, col primo scaglione della classe successiva.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 41 (in G.U. 7/2/1990, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1990 al 7 settembre 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 76/1994

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, numero 10, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), come integrato dall'art. 9, secondo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964…

    Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 9 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 7 Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 41/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 febbraio 1990

    Gli artt. 23 e 52 della Costituzione, nello stabilire una riserva di legge in ordine alla previsione e regolamentazione del servizio militare, hanno attribuito al cittadino obbligato un vero e proprio diritto a conoscere con certezza il periodo di vita in cui, sottratto alle sue normali occupazioni, dovrà assolvere all'obbligo impostogli dalla Costituzione. Sicché, similmente a quanto previsto dal legislatore in via ordinaria per i giovani arruolati, che restano soggetti alla chiamata di leva nel corso dell'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, anche coloro che hanno rinviato per motivi di studio l'assolvimento dell'obbligo di leva devono poter beneficiare di un termine certo di chiamata alle armi. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975 n. 191, nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.

    Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 22, primo comma, numero 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - come sostituito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (Modifiche ed integrazioni agli artt. 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'art. 100 del d…

    Art. 3 cost. · Art. 22 Nuove norme per il servizio di leva · Art. 3 Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva · Art. 21 Nuove norme per il servizio di leva

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art21 · fonte su Normattiva