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Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'eta' prescritta dal primo comma del precedente articolo 19 e dall'articolo 20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 504))
Testo in vigore dal 31 dicembre 1998 al 9 ottobre 2010
