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Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potra' soltanto essere assunta:

  • a)Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. 2
  • b)Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 3/6/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonche' lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture)".

Testo in vigore dal 4 giugno 1987 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1987

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/1985

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1985

    riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché d…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1985 al 4 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 3/6/1987, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonche' lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art6 · fonte del testo