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Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potra' soltanto essere assunta:
- a)Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.
- b)Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".
Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 4 giugno 1987
