Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1985 al 4 giugno 1987. Leggi il testo vigente →

Nei giudizi innanzi i pretori sia in materia civile che in materia penale, l'assistenza o la rappresentanza delle parti potra' soltanto essere assunta:

  • a)Nei Comuni, che sono sede di tribunale, oltre che dagli avvocati e dai procuratori esercenti, anche dai notai, dai laureati in legge e da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale.
  • b)Nei Comuni, sede soltanto di pretura, dalle persone indicate nel paragrafo precedente, e da coloro che ne abbiano conseguita l'abilitazione a norma dell'articolo seguente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".

Testo in vigore dal 9 maggio 1985 al 4 giugno 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 202/1987

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1987

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, lett. a), nonché lett. b), in riferimento alla precedente lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); Dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, ultima parte, del regio-decreto 20 settembre 1…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 5 Che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/1985

    Ha colpito questo articolo
    2 maggio 1985

    riuniti i procedimenti relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché d…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 8 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 9 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 11/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9, ultimo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti il patrocinio dei praticanti procuratori, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, comma quinto, Cost., dal Pretore di Palestrina con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara manifestamente inammiss…

    Art. 6 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 2 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 7 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture · Art. 3 Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1901 al 9 maggio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 127 (in G.U. 1ª s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, comma secondo, del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art6 · fonte del testo