È inammissibile, per manifesta irrilevanza - in quanto priva del necessario carattere di pregiudizialità richiesto dall'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali) e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi alle preture) - secondo cui il patrocinio nelle preture dei Comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli avvocati e dai procuratori, anche da coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale; nonché dalle persone munite di un titolo di scuola media superiore entro i limiti numerici fissati con apposito decreto dal presidente del tribunale per ogni singola pretura, e previa "abilitazione" concessa dal tribunale - sollevata in riferimento agli artt. 33, comma quinto (non essendo prescritto alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei patrocinatori legali), e 24, comma secondo (sotto il profilo che l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia stata accertata l'idoneità ad esercitarlo potrebbe compromettere l'assistenza difensiva), poiché, nella specie, il difensore di fiducia, patrocinatore legale, non avendo accettato l'incarico, non aveva assunto la difesa dell'imputata, e non era invocabile nei suoi confronti l'obbligo ex art. 5 disp. att. cod. proc. pen. di non abbandonarla prima della sostituzione.
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