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[1]Ai salariati iscritti o gia' iscritti alla Cassa e' riconosciuto, utile, per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, il servizio prestato con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti, o Fondi speciali per le pensioni contemplati nei precedenti articoli 7, ultimo comma, 10, 11 e 13.

[2]L'indennita' o la pensione e' in tal caso liquidata in base al servizio complessivo ai termini del presente Ordinamento.

[3]Per i servizi resi con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensione di cui al precedente art. 11, anteriormente al 1° luglio1924-II, o al 22 aprile 1925-III, o al 7 maggio 1926-IV, le retribuzioni sono valutate in misura eguale a quella rispettivamente goduta alle date predette, senza le maggiorazioni di cui al terzo comma dell'art. 33.

[4]L'indennita' o la pensione e' ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli Enti presso cui il servizio di cui ai commi precedenti fu prestato, in proporzione alle durate dei servizi rispettivamente resi con iscrizione alla Cassa di previdenza e con iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni.

[5]Agli effetti del riparto le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio, anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mese.

[6]Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla Cassa di previdenza, che si rivale sugli Enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita', a carico degli Enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti.

[7]Quando la quota messa a carico dell'Ente derivi da servizi prestati con iscrizione o assicurazione, ai. termini dell'art. 7, ultimo comma, del secondo comma del precedente art. 10, e dell'art. 13, all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e ad altri Istituti assicurativi, ovvero alle Casse, Istituti o Fondi speciali, a termini del secondo comma dell'articolo 11, l'Ente e' sostituito all'iscritto o all'assicurato negli eventuali corrispondenti diritti verso gli Istituti, Casse o i Fondi speciali predetti e sino a concorrenza della quota messa a suo carico.

[8]Rimangono salvi in ogni caso, a carico degli Enti, i maggiori diritti in base alle disposizioni dei regolamenti o convenzioni di pensione che siano piu' favorevoli per il salariato o per le persone di sua famiglia, nel senso che ciascun Ente e' obbligato a corrispondere agli aventi diritto la maggiore quota differenziale relativa al periodo di servizio prestato con iscrizione al rispettivo regolamento o convenzione speciale di pensione. A tal fine si determina l'assegno di quiescenza che spetterebbe se durante tutto il servizio utile il salariato fosse stato soggetto al rispettivo regolamento o alla convenzione speciale, e si applicano poi, per la determinazione della quota proporzionale al servizio con iscrizione al regolamento o alla convenzione speciale, le norme stabilite dai commi quarto e quinto del presente articolo.

[9]Non si fa luogo alla valutazione cumulativa prevista nel presente articolo nei casi in cui i servizi con iscrizione alla Cassa di previdenza e quelli con iscrizione a regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali per le pensioni siano stati contemporanei durante almeno due anni e le due iscrizioni, distintamente considerate, abbiano dato o diano diritto a due distinte pensioni.

[10]A tutti gli effetti del presente Ordinamento la iscrizione ai regolamenti, convenzioni speciali, Casse, Istituti o Fondi speciali, si considera avvenuta quando sia prescritta dalle rispettive disposizioni.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art51 · fonte del testo