Art. 68 — Uffici di sorveglianza
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Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977 · versione 0 su Normattiva