Art. 68Uffici di sorveglianza

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Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate negli articoli 69 e 70, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. ((Con decreto del presidente della corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale. Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza)). I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Testo vigente dal 2 febbraio 1977 al 31 ottobre 1986 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art68 · fonte su Normattiva