Art. 68 — Uffici di sorveglianza
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Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. ((Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.))
Testo vigente dal 28 giugno 2014 al 30 ottobre 2016 · versione 84 su Normattiva