Art. 70Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza

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((In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello e' costituita un'apposita sezione la quale e' competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semiliberta', di riduzione di pena per la liberazione anticipata)). A ciascuna sezione sono destinati magistrati di sorveglianza nel numero richiesto dalle esigenze del servizio e nei limiti delle dotazioni organiche degli uffici di sorveglianza del distretto. La sezione provvede con il numero invariabile di quattro votanti ed e' composta da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di appello, che la presiede, da un magistrato di sorveglianza con funzioni di magistrato di tribunale, nonche' da due esperti, scelti tra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80. Uno dei due magistrati deve appartenere all'ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione e' posto il condannato o l'internato. La composizione delle sezioni e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Le decisioni della sezione sono emanate con ordinanza in camera di consiglio. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. ((Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello)).

Testo vigente dal 2 febbraio 1977 al 31 ottobre 1986 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art70 · fonte su Normattiva