Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE ABBIA PROVVEDUTO IN VIA PROVVISORIA SULLA DOMANDA DI RINVIO IMMEDIATO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL'ART. 684, CO. 2, COD. PROC. PEN. - INCOMPATIBILITA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO CHIAMATO A PROVVEDERE IN VIA DEFINITIVA SUL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENT. N. 432/1995 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessita' di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potra' essere adottata e la finalita' stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravita' del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialita' del giudice, e' idonea a determinare la incompatibilita' a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 684 Codice di procedura penaleart. 22 legge 663/1986art. 147 Codice penale
ORD. N. 436/89. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI-PREMIO AI CONDANNATI - DINIEGO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - RICORRIBILITA' IN CASSAZIONE AVVERSO ORDINANZE DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, comma primo, e 71-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663), impugnati - in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 Cost. - "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione e di concessione di permessi premiali ai condannati". E' infatti necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della pronuncia - successiva all'ordinanza di rimessione - con cui la Corte ha escluso tale legittimazione in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, secondo cui il suddetto procedimento di reclamo si configura "con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate". - O. n. 1163/1988.
Riguarda ancheart. 30-bis Ordinamento penitenziarioart. 30-ter Ordinamento penitenziarioart. 71-ter Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - GIUDICI SPECIALI E SEZIONI SPECIALIZZATE - CRITERIO DISCRETIVO - INDIVIDUABILITA' SULLA BASE DI UN ESAME SISTEMATICO DELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE - SEZIONI DI SORVEGLIANZA PRESSO LE CORTI D'APPELLO - PRETESA CONFIGURAZIONE DI ESSE COME GIUDICI SPECIALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il criterio distintivo dei giudici speciali rispetto a quelli ordinari, non deve essere ricercato nel solo testo dell'art. 102, secondo comma, Cost., bensi' nella intera sistematica degli artt. 104 - 107 Cost., dalla quale e' desumibile che appartengono alla giurisdizione ordinaria tutti e solo gli organi giurisdicenti, istituzionalmente collegati al Consiglio superiore della magistratura. Ed alla stregua di tale criterio, le sezioni di sorveglianza presso le Corti d'appello non possono essere ritenute giudici speciali, sussistendo tra esse e gli organi giudiziari ordinari un nesso che porta ad escludere tale configuralita' e tenuto conto, in proposito, che la loro composizione "e' annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario" (art. 70, quarto comma, legge n. 354 del 1975) e che si compongono di due magistrati ordinari e di due esperti (art. 70 cit., terzo comma), alla cui assegnazione, per i primi, e nomina, per i secondi, provvede il C.S.M. (art. 1, primo e secondo comma, legge n. 195 del 1958). (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata sotto il profilo che tale norma configurerebbe le sezioni di sorveglianza della Corte d'appello non come sezioni specializzate, ma come giudice speciale, avendo dato vita ad un modello organizzativo anomalo). - S. n. 76/1961.
sentenza 4/1986massima n. 12261 PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - RECLAMI DEI DETENUTI IN MATERIA DI LAVORO - CARATTERE AMMINISTRATIVO DELLE FUNZIONI SVOLTE DAL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - INAMMISSIBILITA` DELLE QUESTIONI.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 23 Ordinamento penitenziarioart. 69 Ordinamento penitenziarioart. 22 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
PENA - TRATTAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA ATTINENTI ALL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE A QUO - ECCESSIVA AMPIEZZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA - DISCREZIONALITA` DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA` DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo sulla remissione del debito, sicuramente ammissibile in considerazione della natura giurisdizionale del relativo procedimento, e riguardante l'ampiezza, ritenuta eccessiva, dell'ambito territoriale affidato al singolo magistrato di sorveglianza, comporterebbe una pronuncia della Corte incidente in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione).
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - CARATTERE ESASPERATAMENTE "ITINERANTE" DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI - INCIDENZA NEGATIVA SULL'ESERCIZIO DELLE STESSE - QUESTIONI ESTRANEE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attivita' itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono gia' state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalita' del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziario
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLA - PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE: ART. 70 LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Il presidente della sezione di sorveglianza del Tribunale non e` autonomo organo giurisdizionale ne` e` abilitato ad adottare provvedimenti sulla competenza e sul rito afferenti alla sezione. Egli, pertanto, non e` legittimato a sollevare la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977 n. 1 sollevata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo e 25, comma primo, Cost. assumendo che la denunciata normativa, per non disciplinare il procedimento di revoca anticipata delle misure di sicurezza, impedirebbe agli interessati di agire in giudizio a tutela dei loro diritti e che costituirebbe irragionevole disuguaglianza l'attribuire la competenza ad adottare il richiesto provvedimento alla sezione, anziche` al magistrato di sorveglianza il quale, pur essendo competente a disporre la revoca della misura di sicurezza alla scadenza del termine originario o nel corso del termine successivo, non potrebbe invece disporla anticipatamente).
sentenza 80/1982massima n. 11395 PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONVOCAZIONE DELLA CORTE IN CAMERA DI CONSIGLIO - QUESTIONE NON RICOMPRESA FRA ALTRE GIA' DECISE IN PRECEDENZA - RINVIO ALLA PUBBLICA UDIENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO.
Provvedimento non massimabile.
Riguarda ancheart. 68 Ordinamento penitenziarioart. 22 Ordinamento penitenziarioart. 74 Ordinamento penitenziarioart. 23 Ordinamento penitenziario