Art. 19 — Rivendite di generi di monopolio - Distinzione
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Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
- a)rivendite di Stato;
- b)rivendite ordinarie;
- c)rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 5 giugno 1983
